Statuto
TITOLO I
Denominazione - sede
ART. 1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Santa Cristina di Borgomanero (NO), Piazza Don Ravelli, n.1un'associazione che assume la denominazione "Associazione sportiva dilettantistica Sentieri di Santa Cristina”. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI.
TITOLO II
Scopo - Oggetto
ART.2
L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi, culturali e sociali, per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
ART.3
In particolare i fini istituzionali dell’Associazione sono:
- Lo sviluppo la promozione e l’organizzazione della corsa nelle specialità ad essa correlate in tutte le forme e manifestazioni compresa l’attività didattica.
- La gestione di attività e servizi connessi e strumentali all’organizzazione di attività ludiche di formazione sportiva e ricreativa ed al finanziamento di manifestazioni volte alla promozione del podismo.
- Promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche secondo le norme delle Discipline Associate, Federazioni Sportive Nazionali o Enti di promozione ai quali potrà aderire accettandone Statuti e Regolamenti.
- Gestire impianti propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture di vario genere.
- Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse specialità sportive.
- Promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva.
- Esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento.
- Collaborare allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive.
- Promuovere attivamente il territorio ed i prodotti tipici locali.
- Sviluppare pratiche legate all’eco-sostenibilità, impegnandosi in ogni circostanza a mantenere e far rispettare ogni azione a favore della salvaguardia dell’ambiente.
Per i fini sopra elencati, a carattere di divulgazione e comunicazione, sarà utilizzato il marchio identificativo dell’Associazione raffigurante il campanile del paese.
TITOLO III
Soci
ART.4
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
ART.5
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne i regolamenti. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
ART. 6
La qualità di socio dà diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.
I soci sono tenuti:
- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
TITOLO IV
Recesso - Esclusione
ART. 7
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.
ART. 8
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
TITOLO V
Risorse economiche - Fondo Comune
ART.9
L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
- quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- eredità donazioni e legati;
- contributi dello Stato delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.
Il fondo comune, costituito — a titolo esemplificativo e non esaustivo — da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.
Esercizio Sociale
ART.10
L'esercizio sociale va dal 1° Aprile al 31 marzo di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. In casi particolari dovuti a problematiche di natura gestionale o organizzativa può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
TITOLO VI
Organi dell'Associazione
ART.11
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
Assemblee
ART.12
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgono le attività almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenete l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.
L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.
ART.13
L'Assemblea ordinaria:
- approva il rendiconto economico e finanziario;
- procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
ART. 14
Nelle assemblee — ordinarie e straordinarie — hanno diritto al voto gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo. In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.
In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea — ordinaria e straordinaria — è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.
ART. 15
L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.
ART. 16
L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.
Consiglio Direttivo
ART. 17
Il Consiglio Direttivo è fatto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri (possibilmente dispari) scelti fra gli associati maggiorenni. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge nel suo seno II Presidente il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- predisporre i regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.
- affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.
Presidente
ART.18
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente coordinare l'attività di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio Direttivo nomini il nuovo presidente.
Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
ART. 19
Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.
TITOLO VII
Scioglimento
ART.20
In caso di scioglimento dell'Associazione, tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere e tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.
Norma finale
ART. 21
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e le disposizioni normative in materia di associazionismo sportivo dilettantistico.

